Statuti dell'Associazione Amici del Liceo diocesano

I. Nome. Sede
1. E’ costituita con sede in Breganzona una Associazione denominata "Amici del Liceo diocesano" ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e delle disposizioni statutarie.
II. Scopi
2. L’Associazione ha lo scopo di sostenere l’attività scolastica ed educativa del Liceo Diocesano. Tale sostegno può esprimersi in iniziative finalizzate a far conoscere e comprendere nel suo autentico spirito il progetto educativo-culturale dell’Istituto; come pure in contributi finanziari, o di altra natura, destinati a strumenti didattici (ad esempio: biblioteca, laboratori, audiovisivi) e a costituire fondi in favore degli studenti meno abbienti.
III. Membri
3. E’ ammesso quale socio dell’Associazione ogni persona fisica o morale che propugna il raggiungimento degli scopi previsti e che versa un contributo annuo (quota sociale) minimo di Fr. 100.
4. Ogni socio potrà rinunciare alla sua qualità di membro dell’Associazione inoltrando una lettera di dimissioni al Comitato.
5. Ogni socio può essere escluso se nuoce gravemente all’Associazione o causa un pregiudizio importante agli interessi del Liceo Diocesano.
6. La responsabilità personale dei soci è limitata al pagamento delle quote annue.
IV. Organizzazione
7. Gli organi dell’Associazione sono:  | l’Assemblea generale
|  | il Comitato
|  | l’organo di controllo |
8. L’Assemblea generale 8.1. Composizione
L’Assemblea generale è composta dai membri dell’Associazione presenti alla riunione.
8.2. Convocazione
La convocazione dell’Assemblea generale è fatta:  | dal Comitato
|  | su domanda di 20 membri dell'associazine
|  | su domanda dell’Organo di controllo |
La convocazione dell’Assemblea generale è fatta per iscritto almeno due settimane (fa stato la data del timbro postale) prima della data fissata per la riunione. Essa deve precisare l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione.
8.3. Attribuzioni dell’Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo superiore dell’Associazione. Essa si riunisce una sola volta all’anno, entro la fine di ottobre per l’esame della gestione.
L’Assemblea generale:  | prende conoscenza del rapporto annuo, dei conti annuali e del rapporto dell’organo di controllo e decide la loro ratifica.
|  | è competente per dare lo scarico al Comitato
|  | elegge il proprio Presidente che resta in carica per due anni, ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati
|  | elegge il Comitato, e ne designa il Presidente
|  | nomina l’organo di controllo
|  | elegge il proprio segretario
|  | decide su tutte le altre materie portate all’ordine del giorno |
8.4. Decisioni
Nessuna decisione può essere presa se non proposta con l’ordine del giorno.
8.5. Diritto di voto e maggioranza  | Tutti i soci riuniti in assemblea e in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguale diritto di voto. Le persone morali sono considerate membro dell’Associazione ed usano del proprio diritto di voto tramite un loro mandatario.
|  | E’ esclusa la rappresentanza di un socio all’Assemblea per procura.
|  | Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti all’assemblea.
|  | In caso di uguaglianza di voti, il voto del Presidente è preponderante.
|  | Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altre associazioni devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'assemblea. |
8.6. Verbale
Un verbale è redatto ad ogni riunione dell’Assemblea generale.
Le decisioni vengono annotate in ordine cronologico. Il verbale deve essere firmato dall’estensore (segretario dell’Assemblea) e dal Presidente.
9. Il Comitato 9.1. Composizione
Il Comitato è composto da almeno sette membri e meglio: - dal Presidente - dal cassiere - dal segretario - da almeno quattro membri. Cassiere e segretario sono designati dal Comitato stesso. Il Comitato resta in carica due anni. Ogni suo membro è rieleggibile, per un massimo di tre mandati.
9.2. Convocazione Il Comitato è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei propri membri o ancora dall’organo di controllo. La convocazione è fatta per iscritto almeno dieci giorni (fa stato la data del timbro postale) prima della riunione. La convocazione deve indicare il luogo, la data della riunione e le trattande.
9.3. Decisioni Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Possono essere prese decisioni per circolazione a maggioranza dei voti di tutti i membri del Comitato.
9.4. Attribuzioni Le attribuzioni del Comitato sono: - l’amministrazione dell’Associazione - la raDnresentanza de~.l ‘Associazione verso terzi - la preparazione e direzione dell’assemblea generale - la gestione dei fondi dell’Associazione - l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale - l’edizione di regolamenti e direttive - la decisione d’esclusione di un membro dell’Associazione - ogni attività che non sia per legge o statuto riservata all ‘Assemblea. In particolare è suo compito realizzare, in collaborazione con la Direzione del Liceo Diocesano, gli scopi dell’Asso— ciazione, eventualmente secondo le direttive espresse dall’Assemblea e con la collaborazione di commissioni speciali da esso nominate.
9.5. Verbale Un verbale è redatto ad ogni riunione di Comitato. Le decisioni vengono annotate in ordine cronologico. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
9.6. Diritti di firma La firma collettiva a due dei membri del Comitato vincola l’Associazione.
10. L’Organo di controllo 10.1. Composizione L’organo di controllo è composto da due revisori ed un supplente, che restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati.
10.2. Attribuzioni L’organo di controllo deve verificare, alla fine di ogni esercizio annuo, il bilancio ed i conti dell’Associazione e presentare un rapporto scritto all’Assemblea.
V. Situazione finanziaria
11. Le entrate dell’Associazione provengono in particolare:  | dalle quote dei membri
|  | dagli interessi e redditi del patrimonio dell’Associazione
|  | da doni e legati
|  | da contributi e sovvenzioni |
12. Le possibilità finanziarie sono impiegate per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione e la copertura delle spese correnti.
13. La contabilità dell’Associazione è tenuta secondo i principi commerciali. La chiusura dei conti è fissata al 31 agosto di ogni anno.
14. Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio sociale. Nessun membro può vantare, in caso di scioglimento dell’Associazione, diritto sul patrimonio sociale. Nessuna partecipazione gli è dovuta in caso di dimissioni o di espulsione. L’attivo di una eventuale liquidazione dell’Associazione sarà devoluta alla Direzione del Liceo Diocesano o ad uno scopo analogo.
VI. Disposizioni finali
15. Entrata in vigore degli statuti
Adottati dall’Assemblea generale, i presenti statuti entrano in vigore lo stesso giorno, ossia il 20 aprile 1989.
Su alcuni punti sono state apportate delle modifiche il 14.11.1990 e il 23.11.1992.
16. Revisione degli Statuti
Ogni modifica degli statuti deve essere ratificata dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti all’Assemblea generale.
17. Dissoluzione dell’Associazione
La dissoluzione dell’Associazione è fatta conformemente alle prescrizioni legali. La dissoluzione decisa dall’Assemblea generale deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quarti di tutti i membri dell’Associazione.
18. Liquidazione dell’Associazione
La liquidazione dell’Associazione compete al Comitato.
Lugano, 23.11.1992
Statuti del 20.4.1989, modificati il 14.11.1990 e il 23.11.1992
* Un rappresentante del Collegio degli insegnanti del Liceo Diocesano potrà, a richiesta del Comitato, partecipare alle riunioni del Comitato a titolo consultivo. 
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